Art. 16.
(Disposizioni in materia di personale).

      1. Gli istituti di vigilanza sono esentati totalmente dagli obblighi conseguenti alle norme vigenti sul collocamento obbligatorio per quanto riguarda l'organico operativo e sono assoggettati a tali obblighi per la parte di competenza dei ruoli amministrativi, in modo proporzionale al numero del solo personale amministrativo già dipendente da ogni singolo istituto.

 

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